Socio/Titolare Fogliatto Monica cdlfogliatto@studiofogliatto.it Dipendente Filipello …

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L’agevolazione è pari all’11,5% a favore delle imprese del settore (INPS, circolare 21 novembre 2025, n. 145).
L’INPS ha illustrato i requisiti necessari per accedere alla riduzione contributiva, pari all’11,5%, per le imprese del settore edile, confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il D.M. 29 settembre 2025.
In particolare, l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:
– settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
– settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.
I requisiti
La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.
Per accedere al beneficio, le imprese devono:
– essere in possesso del DURC;
– rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
– rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.
Le domande
Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo “Rid-Edil“, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line” e verranno elaborate entro il giorno successivo.
Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2025.
In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.
Il termine per l’invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia Uniemens.
La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l’esonero per l’occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.


Prorogato il lavoro agile fino al 2026, le modalità restano quelle del 14 settembre 2023
Lo scorso 17 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Com.ni, Ugl-Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato il rinnovo dell’accordo relativo al lavoro agile.
Sono escluse dall’applicazione di tale accordo le società del Gruppo Sda Express Courier, Poste Logistics e Kipoint, le quali applicheranno le condizioni del CCNL di settore del 23 luglio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.
Per Poste Spa e per la maggior parte delle società del Gruppo, viene, pertanto, prorogata la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2026. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sono quelle previste dall’accordo del 14 settembre 2023.
La possibilità di ricorrere al lavoro agile viene estesa ad ulteriori ambiti lavorativi rispetto a quelli già previsti come:
– tutela aziendale, Cert e monitoraggio canali digitali;
– risk e compliance, fraud management e security intelligence, procedure e monitoraggio frodi Torino.
Le Aziende, infine, si impegnano ad avviare subito le attività di perfezionamento degli accordi individuali di proroga del lavoro agile.


L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a un’istanza di interpello incentrata sul regime fiscale sostitutivo applicabile alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera per i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’articolo 24-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 21 novembre 2025, n. 292).
L’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR stabilisce che le persone fisiche titolari di redditi da pensione (articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in Italia in Comuni specifici (appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o comuni sismici designati), aventi comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
I redditi prodotti all’estero devono essere individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del TUIR. Tale disposizione implica una lettura “a specchio” dei criteri dell’articolo 23 del TUIR, in base alla quale un reddito si considera prodotto all’estero solo nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste per individuare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In merito ai redditi oggetto del suddetto regime agevolativo, la circolare n. 21/E/2020, ha già avuto modo di chiarire che in base all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati. Dunque, per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”. Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di
previdenza residente in Italia. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente.
L’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale (come le distribuzioni di utili), in base alla lettura a specchio dell’articolo 23, comma 1, lett. b), del TUIR, si considerano prodotti all’estero i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti. L’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter del TUIR esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all’estero.
Al riguardo, l’Agenzia richiama l’articolo 47, comma 7, del TUIR, che stabilisce che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di liquidazione (o recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. I redditi così determinati derivanti dalla liquidazione di una società sono classificati come redditi di capitale.
Nel caso di specie, l’Istante, fiscalmente residente in Francia, titolare di redditi di pensione di fonte estera dal 2025, intende trasferire la propria residenza in Italia nel 2026. Tale trasferimento è previsto in un Comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, dove l’Istante intende anche svolgere attività di lavoro autonomo e/o di impresa. Egli ha in programma la messa in liquidazione volontaria di società estere da lui partecipate/controllate, le quali non detengono beni immobiliari o partecipazioni in società italiane, chiedendo se i redditi derivanti dall’eventuale avanzo di liquidazione distribuito dalle suddette società rientrino nel regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.
In base alla lettura “a specchio” del citato articolo 23, comma 1, lett. b), del TUIR, l’Agenzia conferma dunque che il reddito risultante dalla liquidazione, classificato come reddito di capitale, è considerato prodotto all’estero e che nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento, anche su tali redditi l’Istante possa fruire del regime opzionale di cui all’articolo 24-ter del TUIR.
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Lo studio di consulenza Fogliatto Monica nasce nel 2005 dal desiderio della sua titolare Fogliatto Monica, dopo essersi abilitata consulente del lavoro il 28/07/1998, e dopo avere collaborato con altri studio di consulenza del lavoro dal 1993, di operare in autonomia e dare allo studio la propria impronta.
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