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Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).

L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere  sulle risorse stanziate per l’anno 2024.

In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.

Richiesta rendita vitalizia: le nuove indicazioni

Delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 141).

In attuazione della sentenza n. 22802/2025 delle Sezioni unite della Corte di cassazione che hanno delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le indicazioni che sostituiscono integralmente le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 48/2025.

In particolare, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi, decorre il termine di dieci anni, entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore.

Decorso tale termine, ed entro un ulteriore termine decennale, il lavoratore può attivare il diritto di costituire la rendita vitalizia in via sostitutiva, a risarcimento del danno subito. Trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.

Infine, la circolare in argomento descrive gli adempimenti amministrativi che le strutture territoriali dell’INPS devono osservare nella definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: riprende la trattativa per il rinnovo contrattuale

Intesa sul campo di applicazione e nuove proposte su sicurezza e appalti, prossimo incontro il 9 dicembre

Lo scorso 11 novembre 2025 si è svolto l’incontro online tra le Organizzazioni sindacali Fims-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Unionmeccanica, Confapi per il rinnovo del CCNL di settore, scaduto a dicembre 2024.

L’incontro si è focalizzato sulle proposte della piattaforma sindacale presentata, toccando alcuni punti chiave, tra cui il campo di applicazione, i diritti di informazione e partecipazione, la sicurezza, le politiche sociali, gli appalti e i diritti sindacali.

In merito all’adeguamento del campo di applicazione contrattuale, le Parti sociali hanno espresso intesa sull’introduzione di attività attualmente non previste.

Per quanto riguarda la prevenzione, salute e sicurezza, Unionmeccanica ha riconosciuto i break formativi come principale forma di formazione in caso di infortunio o quasi infortunio, oltre all’aggiornamento formativo.

L’Associazione datoriale ha manifestato, inoltre, disponibilità a rafforzare il diritto di informazione e partecipazione, mantenendo RSU, RLS e le OO.SS. come unici soggetti titolari, escludendo l’introduzione di nuovi organismi.

Per quanto riguarda gli appalti, infine, Unionmeccanica ha mostrato la propria apertura a proporre l’obbligo di applicare i contratti sottoscritti dai sindacati più significativi, ribadendo il divieto di esternalizzare le attività principali.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 9 dicembre 2025.