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CCNL Legno e Arredamento Piccola Industria: con la sottoscrizione dell’accordo in arrivo nuovi minimi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore

Il 9 aprile scorso Unital Confapi e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo che definisce i minimi tabellari relativi all’anno 2024. Nell’elaborazione si è tenuto conto dell’indice inflattivo calcolato secondo l’Accordo del 15 novembre 2023 che è risultato pari al 5,9% (dati Istat-Ipca non depurata dei costi energetici) e applicato secondo le regole definite dal suddetto accordo. L’aumento previsto decorre dal 1° marzo 2024 e viene riconosciuto unitamente con la retribuzione del mese di aprile 2024.

Categoria Parametro Minimi dal 1° dicembre 2023 Aumenti riparametrati Minimi dal 1° marzo 2024
AD3 210 2.907,29 204,83 3.112,12
AD2 195 2.739,09 190,20 2.929,29
AD1 180 2.574,20 175,57 2.749,77
AC4 165 2.409,33 160,94 2.570,27
AC3 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC2 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC1 142 2.100,66 138,51 2.239,17
AS3 155 2.243,58 151,19 2.394,77
AS2 140 2.078,67 136,55 2.215,22
AS1 134 2.008,49 130,70 2.139,19
AE3 126,5 1.926,06 123,39 2.049,45
AE2 119 1.840,57 116,07 1.956,64
AE1 100 1.629,20 97,54 1.726,74

CCNL Turismo Confcommercio: prosegue la trattativa di rinnovo

Esaminati i diversi profili professionali

Vista la decisione delle associazioni Anir e Angem di non partecipare alla trattativa in corso, il negoziato ripreso il 10 aprile 2024 da Fipe-Confcommercio e Alleanza delle cooperative, per il rinnovo del CCNL Turismo e Confcommercio, costituisce l’unico riferimento per il settore. 
Durante il confronto, avendo le associazioni datoriali rinunciato alle richieste presentate nei mesi scorsi sul ridimensionamento della professionalità della ristorazione collettiva, si son potuti esaminare i molteplici profili professionali, per aggiornarli ed eliminare i profili ormai obsoleti. 
Il prossimo incontro, che si svolgerà nella sede Fipe di Roma in delegazione trattante, è fissato per il 19 aprile 2024. 

 

Riforma del lavoro sportivo: i punti cardine

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.