CIPL Guardie Campestri Bari: sottoscritto l’accordo definivo per il rinnovo

Raggiunta l’intesa tra i sindacati e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre 

Le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Bari Bat e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre, il 2 maggio 2024 hanno sottoscritto il testo definitivo per il rinnovo del CIPL che interessa i lavoratori e le lavoratrici del Settore.
Dal punto di vista del salario, è stato riconosciuto a tutti livelli un incremento economico pari al 7%, erogato in due tranche così suddivise:
3% dal 1° giugno 2024;
4% dal 1° dicembre 2024.
Inoltre, si prevede una indennità di vacanza contrattuale di 250,00 euro che sarà versata, in due quote, nella mensilità di maggio 2024 (nella misura a pari a 100,00 euro) e il saldo entro il mese di dicembre 2024.
Gli ulteriori aumenti trattati riguardano: l’indennità di reperibilità giornaliera, i periodi di comporto in caso di malattia ed infortunio, i massimali sulle polizze assicurative contro gli eventi morte o inabilità permanente.

CCNL Telecomunicazioni: riunione dei sindacati

A seguito della disdetta da parte delle aziende aderenti ad Assocontact i sindacati richiedono un incontro al Ministro del Lavoro 

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil si sono incontrate con l’obiettivo di deliberare su eventuali iniziative a seguito della disdetta dal CCNL delle Telecomunicazioni da parte di aziende aderenti ad Assocontact,
Di seguito gli argomenti trattati. 
Richiesta di incontro ad Asstel
E’ necessario richiedere un incontro con l’associazione datoriale del CCNL delle Telecomunicazioni, considerato che diverse aziende svolgono attività per importanti committenti aderenti a Confindustria del settore TLC.
Richiesta incontro al Ministro del Lavoro
I sindacati chiedono un incontro con il Ministro del Lavoro per rendere il CCNL delle Telecomunicazioni il contratto di riferimento per l’attività di contact center.
Istituzione cabina di monitoraggio
Valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi con aziende che hanno comunicato la disdetta del CCNL.
Coinvolgimento delle confederazioni
Previsto il coinvolgimento delle Segreterie nazionali al fine di comunicare la disdetta di Assocontact per ragioni legate ai costi eccessivi.
Azioni di lotta e percorso di mobilitazione
Previste delle assemblee e mobilitazioni oltre ad ore di sciopero nelle aziende interessate

CCNL Commercio (Conflavoro – Confsal): sottoscritto l’accordo

L’accordo integra e modifica il CCNL prevedendo anche un’appendice per le Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale 

Lo scorso 15 aprile è stato sottoscritto da Conflavoro e Fesica-Confsal l’accordo integrativo e modificativo del CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi del 17 gennaio 2023 per i dipendenti delle imprese dei settori commercio, terziario, distribuzione e servizi, che entra in vigore dal 1° aprile 2024.
Di seguito le novità di maggior rilievo.
Minimi retributivi

Inquadramento Minimi al1° aprile 2024 Minimi al 1° marzo 2025 Minimi al 1° novembre 2025
Quadri  2.874,05* euro  2.926,15* euro  2.986,95*  euro
Primo Livello  2.405,50  euro  2.452,45  euro  2.507,20  euro
Secondo Livello  2.148,70  euro 2.189,30  euro  2.236,65  euro
Terzo Livello 1.909,95  euro 1.944,65  euro  1.985,15  euro
Quarto Livello 1.720,00 euro 1.750,00  euro  1.785,00  euro
Quinto Livello 1.603,25 euro 1.630,35  euro  1.662,00  euro
Sesto Livello  1.490,30 euro 1.514,65  euro 1.543,05  euro
Settimo Livello  1.354,15  euro 1.375,00  euro  1.399,35  euro
Op. vendita A 1.659,10  euro  1.687,45  euro 1.720,50  euro
Op. vendita B 1.473,00  euro  1.496,80  euro  1.524,55  euro

*Di cui 260,77 euro indennità di funzione.

Campo di applicazione
Viene modificato ed integrato il campo di applicazione così come di seguito indicato:
– Alimentazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto di generi alimentari (ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari che sono annesse ai forni), commercio all’ingrosso di generi alimentari, commercio al minuto e all’ingrosso di acqua minerali e di prodotti oleari, supermercati, supermercati integrati, ipermercati, discount, dark store, importatori e torrefattori di caffè;
– Piante, fiori e simili: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto e all’ingrosso di piante e fiori ornamentali, piante aromatiche, prodotti erboristici, produzione, esportazione, rivendita nonché attività di rappresentanti e grossisti di piante medicinali e aromatiche.
– Generi vari: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all’ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli da viaggio, casalinghi, giocattoli, libri e giornali, autoveicoli, motocicli, cicli, materiali da costruzione, generi di monopolio, articoli d’arredamento, elettrodomestici, oggetti di cancelleria, armi e munizioni. Impianti distribuzione carburante e/o metano compresso per autotrazione, gioiellerie, profumerie. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata.
– Ausiliari del commercio: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, fornitori di enti pubblici e privati, imprese portuali di controllo, import-export.
– Servizi: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e relativa gestione e amministrazione, centri di assistenza fiscale, servizi di informatica, telematica, robotica, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici, nonché noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware; servizi generali amministrativi; consulenza di direzione e organizzazione aziendale, factoring, recupero crediti, aziende del settore della sosta e dei parcheggi, aziende di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili, imprese di leasing, call center, telemarketing, imprese di organizzazione e gestione congressi e mostre, agenzie di operazioni doganali, imprese che effettuano servizi di interpretariato e traduzione. Servizi di design, grafica e progettazione. Autorimesse e autoriparatori non artigianali. Società di carte di credito, uffici cambi extra-bancari. Aziende operanti nel settore dell’intelligenza artificiale.
Classificazione del personale
Revisionata la classificazione del personale prevedendo anche un mansionario specifico per i lavoratori di imprese che svolgono attività esclusiva nell’ICT; per i lavoratori di imprese che offrono servizi di revisione contabile, consulenza aziendale, ricerche di mercato e data processing; per i dipendenti operanti nell’ambito della pubblicità, marketing, comunicazione e organizzazione di eventi.
L’accordo specifica che le modifiche alle varie classificazioni del personale, comportanti variazioni nei livelli di inquadramento, sono valide esclusivamente per i nuovi assunti a decorrere dal 1° aprile 2024, ad eccezione degli apprendistati professionalizzanti, per i quali il nuovo sistema di classificazione entra in vigore dal 1° giugno 2024.
 Appendice “Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale”
Le Parti intendono necessario inserire l’Intelligenza Artificiale in modo graduale e comunque in termini integrativi rispetto alle risorse umane che sono elemento costitutivo ed imprescindibile del concetto di organizzazione e per questo hanno ritenuto opportuno inserire nella generica Classificazione del personale due nuove figure aziendali specifiche ovvero l’Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l’Esperto in etica dell’IA e responsabilità che, collaborando, ambiscono ad integrare le soluzioni di IA in modo costruttivo e consapevole in azienda.
Lavoro a tempo determinato
Sono previste nuove causali per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi:
a. Assunzione di lavoratori nei periodi di saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
b. Assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
c. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività natalizie, nonché nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
d. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività pasquali, nonché nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
e. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
f. Assunzione di lavoratori per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
g. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
h. incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
i. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
j. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
k. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
l. Sostituzione di lavoratori assenti;
m. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
 Periodo di comporto 
Prevista la possibilità per il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale,  alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in un massimo di 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi.