IRPEF: modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

Il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2025, contiene disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il decreto si inserisce nel contesto della riforma dell’IRPEF, avviata con il D.Lgs. n. 216/2023. Tale riforma ha introdotto, per l’anno 2024, un regime transitorio che ha ridotto le aliquote fiscali da quattro a tre. La successiva Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha confermato e reso strutturale questa modifica.

 

In considerazione di vari dubbi interpretativi posti in merito all’acconto IRPEF per l’anno 2025 e al fine di salvaguardare i contribuenti interessati, il MEF, con il comunicato del 25 marzo 2025, aveva già preannunciato l’intervento del Governo in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

 

Pertanto, per allineare le disposizioni relative al calcolo degli acconti IRPEF 2025 con le modifiche strutturali introdotte dalla predetta riforma, il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, all’articolo 1, è intervenuto sull’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023, modificando la frase “i periodi d’imposta 2024 e 2025” in “il periodo d’imposta 2024“, assicurando che, per il calcolo degli acconti IRPEF 2025, vengano applicate le nuove aliquote e detrazioni.

 

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., dunque il 24 aprile 2025. 

Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: l’Agenzia chiarisce le conseguenze

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una nuova risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi e le conseguenze dell’assenza delle attestazioni richieste nella CILA-S (Agenzia delle entrate, risposta 29 aprile 2025, n. 122).

L’argomento principale è, dunque, decadenza dal Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Nel caso di specie, l’istante è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono un edificio. Tutte le unità immobiliari sono a destinazione residenziale, e l’istante ha stabilito lì la propria residenza. Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico sul suddetto edificio. I lavori sono stati assentiti mediante CILA e CILA-S, ma la CILA-S presentata è risultata incompleta. Da qui, il dubbio dell’istante se la mancata compilazione del quadro ”F” della CILA-S possa comportare la decadenza dal Superbonus.

 

L’Agenzia delle entrate, per prima cosa, ricorda che l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli interventi Superbonus (esclusa demolizione e ricostruzione) sono manutenzione straordinaria e si realizzano mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o legittimazione, oppure che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La decadenza del beneficio fiscale Superbonus opera esclusivamente in specifici casi, tra cui l’assenza dell’attestazione dei dati relativi alla costruzione/legittimazione dell’immobile.

 

Il modello unificato e standardizzato di CILA-Superbonus include una specifica sezione (Quadro f) per le “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Tuttavia, se l’istante regolarizza la sua posizione e sussistono i requisiti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi. 
È concesso il ricorso al ravvedimento operoso, che permette una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione, con il calcolo di sanzioni e interessi che parte dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, e si applica solo sulla quota di detrazione fruita in eccesso rispetto al bonus ordinario spettante.

Infine, la decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi Superbonus (articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR), ma potrebbe applicarsi la regola generale (articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR) se i presupposti di tale norma ricorrono.

Specifiche tecniche e modalità trasmissione dati CPB 2025-2026

Approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 aprile 2025, n. 195422).

Tali specifiche tecniche e controlli devono essere rispettati dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale 2025/2026 e per l’accettazione della stessa. 

 

Le nuove specifiche e i controlli telematici sostituiscono quelli precedentemente approvati con provvedimento del 17 marzo 2025, relativi alla trasmissione telematica dei dati per l’applicazione degli ISA. In particolare, le specifiche sono state, altresì, aggiornate per tenere conto di alcune integrazioni attinenti agli stessi
ISA.

 

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve avvenire direttamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in base ai requisiti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali o per il tramite degli incaricati.

 

Per la trasmissione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di CPB 2025/2026 e la relativa accettazione, il modello CPB 2025/2026 può essere trasmesso in due modalità:

  • Congiuntamente al modello per la comunicazione dei dati ISA (periodo d’imposta 2024), in fase di trasmissione dei modelli REDDITI 2025;
  • Autonomamente, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In questo caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.

L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con il modello CPB 2025/2026 (modalità autonoma) ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 trasmettendo per via telematica il modello CPB 2025/2026 compilando i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

La revoca può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025, entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB. In questo caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio effettuato con queste modalità ha anch’esso natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Per consentire l’adesione e la revoca al CPB 2025/2026, sono state infine approvate le modifiche riguardanti i modelli REDDITI 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, approvati il 17 marzo 2025.